{"id":11,"date":"2022-12-03T17:45:37","date_gmt":"2022-12-03T16:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.metaping.it\/studio-diaferia\/?page_id=11"},"modified":"2023-04-04T18:06:29","modified_gmt":"2023-04-04T16:06:29","slug":"home","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiodiaferia.com\/en\/","title":{"rendered":"home"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"11\" class=\"elementor elementor-11\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9b81557 elementor-section-height-min-height elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"9b81557\" data-element_type=\"section\" 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fiscale<\/a><\/li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-355\"><a href=\"https:\/\/www.studiodiaferia.com\/en\/circolari\/\" class=\"elementor-item\">circolari<\/a><\/li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-30\"><a href=\"\/#dovesiamo\" class=\"elementor-item elementor-item-anchor\">dove siamo<\/a><\/li>\n<\/ul>\t\t\t<\/nav>\n\t\t\t\t\t\t<nav class=\"elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container\" aria-hidden=\"true\">\n\t\t\t\t<ul id=\"menu-2-1eddab8\" class=\"elementor-nav-menu\"><li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-28\"><a href=\"\/#lostudio\" class=\"elementor-item elementor-item-anchor\" tabindex=\"-1\">lo studio<\/a><\/li>\n<li class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-145\"><a href=\"\/#servizi\" class=\"elementor-item elementor-item-anchor\" tabindex=\"-1\">servizi<\/a><\/li>\n<li class=\"menu-item 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https:\/\/www.studiodiaferia.com\/wp-content\/uploads\/sites\/198\/2023\/01\/Logo-Studio-RD-Copia-768x200.png 768w\" sizes=\"(max-width: 964px) 100vw, 964px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-06dba16 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"06dba16\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Consulenza Fiscale Societaria Amministrativa e del Lavoro<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7faa908 elementor-icon-list--layout-inline elementor-mobile-align-left elementor-align-center elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"7faa908\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div 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elementor-inline-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-inline-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-phone-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">+39.02.36518086<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-inline-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-envelope\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">conta1@studiodiaferia.com<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ff7a9ba elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ff7a9ba\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-00f76c3\" data-id=\"00f76c3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba56ac3 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"ba56ac3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"lostudio\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b8fe23b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b8fe23b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">- LO STUDIO -<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bbb030f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"bbb030f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">dal 1997 elevata competenza professionale<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-08af941\" data-id=\"08af941\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div 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1997 dall&#8217;attivit\u00e0 professionale del Dott. Roberto Diaferia, consulente tecnico del Tribunale di Milano, iscritto all\u2019Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all\u2019Albo dei Revisori Legali.<\/p><p>Dal 1998 lo Studio \u00e8 partner fondatore dello Studio Associato Legale Tributario e del Lavoro, un\u2019associazione professionale con sede a Milano e Varese di cui fanno parte legali, consulenti del lavoro e commercialisti.<\/p><p>L\u2019attivit\u00e0 professionale \u00e8 supportata da una rete di societ\u00e0 collegate in grado di fornire servizi di contabilit\u00e0, anche per aziende di dimensioni medio-grandi, amministrazione del personale, sicurezza del lavoro, privacy e controllo di gestione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-86a80df elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"86a80df\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-custom\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fb2aa3d\" data-id=\"fb2aa3d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-728c26a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"728c26a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"230\" src=\"https:\/\/www.studiodiaferia.com\/wp-content\/uploads\/sites\/198\/2022\/12\/banner_studio_1.jpg\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-92\" alt=\"\" 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elementor-element-dbeeac4\" data-id=\"dbeeac4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-22deea2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"22deea2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L\u2019elevata competenza professionale del titolare e del personale costituisce un elemento particolarmente apprezzato dalla clientela dello studio che trova sempre una veloce e precisa risposta sia alle problematiche di carattere strategico, sia ai pi\u00f9 piccoli problemi giornalieri la cui risoluzione tardiva spesso ostacola il fluire delle attivit\u00e0 ordinarie di un\u2019azienda.<\/p><p>Lo Studio Diaferia \u00e8 in grado di affiancare il cliente sin dalla fase di messa a punto del progetto imprenditoriale, fornendo supporto per la scelta della forma giuridica in cui esso verr\u00e0 sviluppato, il regime fiscale, la struttura organizzativa e la pianificazione aziendale.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e686a39 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e686a39\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-101491f\" data-id=\"101491f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-222f6b9 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"222f6b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"230\" src=\"https:\/\/www.studiodiaferia.com\/wp-content\/uploads\/sites\/198\/2022\/12\/banner_studio_2.jpg\" class=\"attachment-medium_large size-medium_large wp-image-93\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.studiodiaferia.com\/wp-content\/uploads\/sites\/198\/2022\/12\/banner_studio_2.jpg 400w, https:\/\/www.studiodiaferia.com\/wp-content\/uploads\/sites\/198\/2022\/12\/banner_studio_2-300x173.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e8ce1e2\" data-id=\"e8ce1e2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be2500e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"be2500e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">supporto a 360\u00b0 all\u2019imprenditore<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3d73c6c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3d73c6c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">al vostro fianco, sempre<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-484a17a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"484a17a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La capacit\u00e0 dello Studio di fornire assistenza sia nel campo amministrativo e fiscale, che in materia di lavoro, cui si aggiunge la possibilit\u00e0 di confrontarsi con estrema facilit\u00e0 con avvocati e ingegneri su tematiche interdisciplinari, consente un supporto a 360\u00b0 all\u2019imprenditore che si trova cos\u00ec ad avere un unico interlocutore in grado di assisterlo nella fasce nascente di un progetto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-53377c8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"53377c8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 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elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d7892c8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aree di attivit\u00e0<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f1dd06f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f1dd06f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1004faa\" data-id=\"1004faa\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3eeab81 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3eeab81\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2420887 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"2420887\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0d7406d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0d7406d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Riorganizzazioni Aziendali<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-02d064e\" data-id=\"02d064e\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8639656 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8639656\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c439ef elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"1c439ef\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a387358 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a387358\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Affiancamento Per Imprenditori<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3cbd050 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3cbd050\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4c1d7f9\" data-id=\"4c1d7f9\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45851b9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"45851b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b263c17 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"b263c17\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d26adbd elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d26adbd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Assistenza Professionale Sviluppo Strategico<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-00371ee\" data-id=\"00371ee\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8eae66a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8eae66a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4 <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3deb0de elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"3deb0de\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6eabef2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6eabef2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Consulenza Del Personale Per Aziende<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f7ebe83 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f7ebe83\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ab272f1\" data-id=\"ab272f1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58a1d20 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"58a1d20\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza societaria<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza tributaria<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza del lavoro<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Consulenza in materia di rapporti con gli istituti bancari<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Tenuta contabilit\u00e0 ordinarie, semplificate e terzo settore<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a033e1c\" data-id=\"a033e1c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1b0e8a elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"d1b0e8a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Amministrazione del personale<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Adempimenti fiscali e dichiarazioni<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Due-diligence fiscali, contabili e del lavoro<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Operazioni straordinarie<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-check\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Fiscalit\u00e0 internazionale<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6c2364e elementor-section-full_width elementor-section-height-min-height elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"6c2364e\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4abb3bd\" data-id=\"4abb3bd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0b2a878 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0b2a878\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f27f96c\" data-id=\"f27f96c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-00d71fb elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"00d71fb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"rassegne\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e434f43 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e434f43\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">- RASSEGNE -<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-425d0df elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"425d0df\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Aggiornamenti e Fiscalit\u00e0<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6668a10 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6668a10\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f10437\" 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elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"fdd7972\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 4<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Conti, restano i vincoli europei. Salvini: ora lo scostamento. FI frena<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Conti, restano i vincoli europei. Salvini: ora lo scostamento. FI frena<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 4<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Ieri mattina l\u2019Istat ha confermato il disavanzo al 3,1% del Pil. Rammaricato il ministro dell\u2019Economia Giancarlo Giorgetti per la mancata uscita dalla procedura europea d\u2019infrazione sui conti pubblici. L\u2019Italia aveva sperato di riuscirvi anticipatamente gi\u00e0 quest\u2019anno. Tutto rimandato al 2027. La volont\u00e0 del Governo \u00e8 quella di impostare la prossima legge di\u00a0 Bilancio improntata alla prudenza. Nell\u2019Esecutivo si valuta l\u2019opportunit\u00e0 di insistere con Bruxelles sull\u2019attivazione della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Questo consentirebbe all\u2019Italia di spendere 36 miliardi fino al 2028 senza che questi vengano conteggiati nei limiti della spesa netta imposti dalle regole Ue. Tuttavia, questi 36 miliardi rientrerebbero nel calcolo del deficit, allontanando la discesa sotto il 3% del Pil e l\u2019uscita dalla procedura d\u2019infrazione. Sono dispiaciuta ha detto la premier Meloni aggiungendo: \u2018abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall\u20198,1 al 3, 08%. Quindi il classico ha fatto 30, eri molto vicino al 31\u2019. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: \u2018Deficit, resta la procedura Nuove incognite sulla spesa extra in energia e difesa\u2019 \u2013 pag. 2)<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Conti, restano i vincoli europei. Salvini: ora lo scostamento. FI frena<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 4<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ieri mattina l\u2019Istat ha confermato il disavanzo al 3,1% del Pil. Rammaricato il ministro dell\u2019Economia Giancarlo Giorgetti per la mancata uscita dalla procedura europea d\u2019infrazione sui conti pubblici. L\u2019Italia aveva sperato di riuscirvi anticipatamente gi\u00e0 quest\u2019anno. Tutto rimandato al 2027. La volont\u00e0 del Governo \u00e8 quella di impostare la prossima legge di\u00a0 Bilancio improntata alla prudenza. Nell\u2019Esecutivo si valuta l\u2019opportunit\u00e0 di insistere con Bruxelles sull\u2019attivazione della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Questo consentirebbe all\u2019Italia di spendere 36 miliardi fino al 2028 senza che questi vengano conteggiati nei limiti della spesa netta imposti dalle regole Ue. Tuttavia, questi 36 miliardi rientrerebbero nel calcolo del deficit, allontanando la discesa sotto il 3% del Pil e l\u2019uscita dalla procedura d\u2019infrazione. Sono dispiaciuta ha detto la premier Meloni aggiungendo: \u2018abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a ridurre il deficit dall\u20198,1 al 3, 08%. Quindi il classico ha fatto 30, eri molto vicino al 31\u2019. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: \u2018Deficit, resta la procedura Nuove incognite sulla spesa extra in energia e difesa\u2019 \u2013 pag. 2)<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Nicoletta Picchio - Pag. 6<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Pil: il 2026 sorprende al rialzo, ma la crescita rallenta a fine anno<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Pil: il 2026 sorprende al rialzo, ma la crescita rallenta a fine anno<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Nicoletta Picchio - Pag. 6<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Da Congiuntura Flash, l\u2019analisi del Centro studi di Confindustria, emerge che la crescita 2026 sorprende al rialzo. Rispetto ad aprile si sono registrati due buoni primi trimestri. Ma a fine anno \u00e8 atteso un rallentamento. La crisi energetica dovuta alla quasi chiusura di Hormuz fa aumentare l\u2019inflazione e le banche centrali, per contenerla, stanno alzando i tassi di interesse. La Banca centrale Ue si \u00e8 portata al 2,50% e i mercati attendono ulteriori rialzi tra fine anno e il prossimo. Anche la Fed ha iniziato il rialzo, dopo una stabilit\u00e0 che durava da gennaio. La crescita dell\u2019inflazione rallenter\u00e0 i consumi e gli investimenti, pure in Italia, mentre nel terzo trimestre di quest\u2019anno finir\u00e0 anche la spinta del Pnrr. Le previsioni per il 2026 sono comunque rialzate: +0,8% rispetto ad aprile (+0,5%), grazie ai primi due trimestri positivi.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Pil: il 2026 sorprende al rialzo, ma la crescita rallenta a fine anno<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Nicoletta Picchio - Pag. 6<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Da Congiuntura Flash, l\u2019analisi del Centro studi di Confindustria, emerge che la crescita 2026 sorprende al rialzo. Rispetto ad aprile si sono registrati due buoni primi trimestri. Ma a fine anno \u00e8 atteso un rallentamento. La crisi energetica dovuta alla quasi chiusura di Hormuz fa aumentare l\u2019inflazione e le banche centrali, per contenerla, stanno alzando i tassi di interesse. La Banca centrale Ue si \u00e8 portata al 2,50% e i mercati attendono ulteriori rialzi tra fine anno e il prossimo. Anche la Fed ha iniziato il rialzo, dopo una stabilit\u00e0 che durava da gennaio. La crescita dell\u2019inflazione rallenter\u00e0 i consumi e gli investimenti, pure in Italia, mentre nel terzo trimestre di quest\u2019anno finir\u00e0 anche la spinta del Pnrr. Le previsioni per il 2026 sono comunque rialzate: +0,8% rispetto ad aprile (+0,5%), grazie ai primi due trimestri positivi.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale2\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale2\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 37<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Concordato, con i dati precaricati primo test di convenienza<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Concordato, con i dati precaricati primo test di convenienza<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 37<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire ai contribuenti di effettuare un\u2019analisi puntuale sulla possibile adesione al concordato preventivo biennale, l\u2019Agenzia delle Entrate ha precaricato una serie di dati. La scheda si compone di 5 sezioni. Si inizia con i benefici premiali dell\u2019adesione, diversi a seconda che il contribuente rinnovi il patto con il fisco o decida per la prima volta di aderire; si continua poi con un prospetto di sintesi specifico per il singolo contribuente; il punteggio Isa risultante dall\u2019ultimo modello presentato; per finire con l\u2019eventuale adesione al concordato per il biennio 2026-2027, chiaramente solo se gi\u00e0 avvenuta alla data di pubblicazione dei dati. Solo per chi rinnover\u00e0 l\u2019adesione il sistema presenta i conteggi per il regime del \u2018ravvedimento speciale\u2019 (sanatoria 2020-2023) al solo fine di far conoscere al contribuente anticipatamente i costi di tale ulteriore istituto.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Concordato, con i dati precaricati primo test di convenienza<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 37<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire ai contribuenti di effettuare un\u2019analisi puntuale sulla possibile adesione al concordato preventivo biennale, l\u2019Agenzia delle Entrate ha precaricato una serie di dati. La scheda si compone di 5 sezioni. Si inizia con i benefici premiali dell\u2019adesione, diversi a seconda che il contribuente rinnovi il patto con il fisco o decida per la prima volta di aderire; si continua poi con un prospetto di sintesi specifico per il singolo contribuente; il punteggio Isa risultante dall\u2019ultimo modello presentato; per finire con l\u2019eventuale adesione al concordato per il biennio 2026-2027, chiaramente solo se gi\u00e0 avvenuta alla data di pubblicazione dei dati. Solo per chi rinnover\u00e0 l\u2019adesione il sistema presenta i conteggi per il regime del \u2018ravvedimento speciale\u2019 (sanatoria 2020-2023) al solo fine di far conoscere al contribuente anticipatamente i costi di tale ulteriore istituto.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale3\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale3\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 37<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Credito di imposta carburanti per l\u2019ittica, istituito il codice tributo<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Credito di imposta carburanti per l\u2019ittica, istituito il codice tributo<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 37<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32\/E di ieri, ha istituito il codice tributo per l\u2019utilizzo del credito di imposta carburante a favore delle imprese ittiche. In parallelo al documento di prassi amministrativa \u00e8 stato pubblicato anche il decreto direttoriale con il quale il ministero dell\u2019Agricoltura ha confermato il credito d\u2019imposta nella misura del 20%. Per l\u2019anno 2026 sono a disposizione 10 milioni di euro. Servono a sostenere l\u2019acquisto di carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Lo scopo della misura \u00e8 quello di compensare, almeno in parte, i maggiori oneri sostenuti per l\u2019acquisto di gasolio e benzina per l\u2019alimentazione dei mezzi utilizzati per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di pesca. La risoluzione n. 32\/E\/2026 ha istituito il codice tributo 7080 per l\u2019utilizzo del credito. Il ministero ha reso noto che le istanze ammesse sono state 1.937 su 2.122 presentate.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Credito di imposta carburanti per l\u2019ittica, istituito il codice tributo<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 37<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32\/E di ieri, ha istituito il codice tributo per l\u2019utilizzo del credito di imposta carburante a favore delle imprese ittiche. In parallelo al documento di prassi amministrativa \u00e8 stato pubblicato anche il decreto direttoriale con il quale il ministero dell\u2019Agricoltura ha confermato il credito d\u2019imposta nella misura del 20%. Per l\u2019anno 2026 sono a disposizione 10 milioni di euro. Servono a sostenere l\u2019acquisto di carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Lo scopo della misura \u00e8 quello di compensare, almeno in parte, i maggiori oneri sostenuti per l\u2019acquisto di gasolio e benzina per l\u2019alimentazione dei mezzi utilizzati per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di pesca. La risoluzione n. 32\/E\/2026 ha istituito il codice tributo 7080 per l\u2019utilizzo del credito. Il ministero ha reso noto che le istanze ammesse sono state 1.937 su 2.122 presentate.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale4\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale4\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano, Matteo Rizzi - Pag. 29<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Criptovalute, evasori al setaccio<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Criptovalute, evasori al setaccio<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano, Matteo Rizzi - Pag. 29<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate accende i riflettori su un campione di soggetti a rischio con l\u2019invio di questionari ai detentori di cripto attivit\u00e0 opportunamente selezionati dopo una scrematura che ha portato a circoscrivere la platea a meno di un migliaio di soggetti. Ai raggi X sono state poste le annualit\u00e0 2023 e 2024 mettendo nel mirino tutti i soggetti che alla data del 30 novembre 2023 non si siano avvalsi della procedura di regolarizzazione spontanea prevista dalla manovra 2023 e rivolta a sanare l\u2019omessa compilazione del quadro RW e l\u2019omessa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi derivanti da cripto attivit\u00e0, attraverso il pagamento di sanzioni e imposte sostitutive ridotte. Le indagini si sono concentrate sui soggetti che hanno prodotto plusvalenze, hanno detenuto cripto attivit\u00e0 al 31 dicembre e hanno effettuato apporti.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Criptovalute, evasori al setaccio<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Francesco Cerisano, Matteo Rizzi - Pag. 29<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate accende i riflettori su un campione di soggetti a rischio con l\u2019invio di questionari ai detentori di cripto attivit\u00e0 opportunamente selezionati dopo una scrematura che ha portato a circoscrivere la platea a meno di un migliaio di soggetti. Ai raggi X sono state poste le annualit\u00e0 2023 e 2024 mettendo nel mirino tutti i soggetti che alla data del 30 novembre 2023 non si siano avvalsi della procedura di regolarizzazione spontanea prevista dalla manovra 2023 e rivolta a sanare l\u2019omessa compilazione del quadro RW e l\u2019omessa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi derivanti da cripto attivit\u00e0, attraverso il pagamento di sanzioni e imposte sostitutive ridotte. Le indagini si sono concentrate sui soggetti che hanno prodotto plusvalenze, hanno detenuto cripto attivit\u00e0 al 31 dicembre e hanno effettuato apporti.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale5\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale5\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Cpb, dal Fisco lettere mirate<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Cpb, dal Fisco lettere mirate<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti potenzialmente interessati lettere di \u2018autodiagnosi\u2019 per favorire l\u2019adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027. Le comunicazioni riservano a chi rinnova il Cpb maggiori benefici, tra cui soglie pi\u00f9 elevate per l\u2019esonero dal visto di conformit\u00e0, la possibilit\u00e0 di rateizzare le imposte senza interessi e l\u2019accesso all\u2019istituto del ravvedimento speciale. Quest\u2019ultimo consente di sanare le annualit\u00e0 dal 2000 al 2023, evitando le rettifiche fiscali. I calcoli sono riportati anche per chi aveva gi\u00e0 utilizzato il ravvedimento nel 2024 per alcune annualit\u00e0. Per chi non aderisce o decade dal patto, sono invece previsti rigorosi controlli fiscali da parte dell\u2019Agenzia e della Guardia di Finanza. Per i rinnovi sono inoltre previsti l\u2019anticipo di due anni dei termini di accertamento e ulteriori vantaggi sui versamenti relativi al 2026 e 2027.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Cpb, dal Fisco lettere mirate<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti potenzialmente interessati lettere di \u2018autodiagnosi\u2019 per favorire l\u2019adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027. Le comunicazioni riservano a chi rinnova il Cpb maggiori benefici, tra cui soglie pi\u00f9 elevate per l\u2019esonero dal visto di conformit\u00e0, la possibilit\u00e0 di rateizzare le imposte senza interessi e l\u2019accesso all\u2019istituto del ravvedimento speciale. Quest\u2019ultimo consente di sanare le annualit\u00e0 dal 2000 al 2023, evitando le rettifiche fiscali. I calcoli sono riportati anche per chi aveva gi\u00e0 utilizzato il ravvedimento nel 2024 per alcune annualit\u00e0. Per chi non aderisce o decade dal patto, sono invece previsti rigorosi controlli fiscali da parte dell\u2019Agenzia e della Guardia di Finanza. Per i rinnovi sono inoltre previsti l\u2019anticipo di due anni dei termini di accertamento e ulteriori vantaggi sui versamenti relativi al 2026 e 2027.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale6\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale6\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 32<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Titolari effettivi, nuovo ritardo<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Titolari effettivi, nuovo ritardo<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 32<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul registro dei titolari effettivi l\u2019Italia accumula nuovo ritardo in attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato. Lo scorso 21 settembre \u00e8 infatti scaduto il termine di 60 giorni previsto per completare gli interventi necessari a rendere operativo il nuovo sistema di accesso ai dati secondo la riforma dell\u2019antiriciclaggio Ue. Entro la scadenza del 21 settembre dovevano essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva e il disciplinare tecnico sulla sicurezza dei dati, previo parere del Garante privacy. Solo dopo questi due passaggi il min. Imprese e made in Italy pu\u00f2 adottare il provvedimento che sancisce l\u2019operativit\u00e0 del sistema di accesso.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Titolari effettivi, nuovo ritardo<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 32<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sul registro dei titolari effettivi l\u2019Italia accumula nuovo ritardo in attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato. Lo scorso 21 settembre \u00e8 infatti scaduto il termine di 60 giorni previsto per completare gli interventi necessari a rendere operativo il nuovo sistema di accesso ai dati secondo la riforma dell\u2019antiriciclaggio Ue. Entro la scadenza del 21 settembre dovevano essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva e il disciplinare tecnico sulla sicurezza dei dati, previo parere del Garante privacy. Solo dopo questi due passaggi il min. Imprese e made in Italy pu\u00f2 adottare il provvedimento che sancisce l\u2019operativit\u00e0 del sistema di accesso.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale7\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale7\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 33<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Integrativa depotenziata<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Integrativa depotenziata<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 33<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ordinanza n. 25406 dello scorso 15 settembre la Cassazione civile tributaria ha chiarito che la presentazione della dichiarazione integrativa non determina di per s\u00e9 il venir meno della pretesa del Fisco fondata sulla dichiarazione originaria. L\u2019integrativa resta una semplice \u2018dichiarazione in proprio favore\u2019 e non assurge ad autonoma fonte di prova; prova, che deve essere sempre fornita dal contribuente. Il caso riguardava una contribuente che aveva presentato il modello Unico 2012 indicando per errore una materia imponibile positiva per l\u2019anno d\u2019imposta 2011. A seguito del controllo automatizzato le Entrate emettevano una cartella di pagamento per il recupero di Iva, interessi e sanzioni. Con una dichiarazione integrativa e correttiva la societ\u00e0 rettificava l\u2019imponibile positivo in negativo ma per le Entrate la dichiarazione era tardiva. Da qui l\u2019impugnazione della cartella.\u00a0<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Integrativa depotenziata<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 33<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nell\u2019ordinanza n. 25406 dello scorso 15 settembre la Cassazione civile tributaria ha chiarito che la presentazione della dichiarazione integrativa non determina di per s\u00e9 il venir meno della pretesa del Fisco fondata sulla dichiarazione originaria. L\u2019integrativa resta una semplice \u2018dichiarazione in proprio favore\u2019 e non assurge ad autonoma fonte di prova; prova, che deve essere sempre fornita dal contribuente. Il caso riguardava una contribuente che aveva presentato il modello Unico 2012 indicando per errore una materia imponibile positiva per l\u2019anno d\u2019imposta 2011. A seguito del controllo automatizzato le Entrate emettevano una cartella di pagamento per il recupero di Iva, interessi e sanzioni. Con una dichiarazione integrativa e correttiva la societ\u00e0 rettificava l\u2019imponibile positivo in negativo ma per le Entrate la dichiarazione era tardiva. Da qui l\u2019impugnazione della cartella.\u00a0<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-rassegna_fiscale\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-rassegna_fiscale8\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-rassegna_fiscale8\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 34<\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Superbonus, i file al setaccio<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Superbonus, i file al setaccio<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">23 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 34<\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Nelle verifiche fiscali e negli accertamenti su Superbonus e bonus edilizi l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 utilizzare i contenuti degli hard disk dei professionisti o dell\u2019impresa come pure file, fotografie, video, email e documenti. Il confronto non \u00e8 pi\u00f9 soltanto tra quanto dichiarato dal professionista e quanto successivamente rilevato dal Fisco, perch\u00e9 la ricostruzione pu\u00f2 essere effettuata anche a ritroso attraverso le tracce digitali lasciate durante l\u2019esecuzione dei lavori. L\u2019hard disk diventa una sorta di archivio storico del cantiere. La datazione richiede per\u00f2 cautela. Un file pu\u00f2 infatti recare pi\u00f9 riferimenti temporali e ciascuno pu\u00f2 dimostrare un fatto diverso. La data riportata su un documento, quella di creazione o modifica registrata dal sistema, quella incorporata in una fotografia e quella dell\u2019e-mail con cui il documento \u00e8 stato trasmesso non sono necessariamente coincidenti. <\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                                    <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-rassegna_fiscale\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">23 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Superbonus, i file al setaccio<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\">Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 34<\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nelle verifiche fiscali e negli accertamenti su Superbonus e bonus edilizi l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 utilizzare i contenuti degli hard disk dei professionisti o dell\u2019impresa come pure file, fotografie, video, email e documenti. Il confronto non \u00e8 pi\u00f9 soltanto tra quanto dichiarato dal professionista e quanto successivamente rilevato dal Fisco, perch\u00e9 la ricostruzione pu\u00f2 essere effettuata anche a ritroso attraverso le tracce digitali lasciate durante l\u2019esecuzione dei lavori. L\u2019hard disk diventa una sorta di archivio storico del cantiere. La datazione richiede per\u00f2 cautela. Un file pu\u00f2 infatti recare pi\u00f9 riferimenti temporali e ciascuno pu\u00f2 dimostrare un fatto diverso. La data riportata su un documento, quella di creazione o modifica registrata dal sistema, quella incorporata in una fotografia e quella dell\u2019e-mail con cui il documento \u00e8 stato trasmesso non sono necessariamente coincidenti. <\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ea1fbc6\" data-id=\"ea1fbc6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-60e5e49 elementor-align-center elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"60e5e49\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-newspaper\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Novit\u00e0 Fiscali\u200b<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-12c9ff3 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"12c9ff3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\">    <div class=\"metaping-tabs metaping-rassegna\">\n            \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali0\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali0\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">Per sostenere i progetti olimpici dell\u2019Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31\/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) \u2018Win for Italia Team\u2019, che partir\u00e0 il prossimo 28 settembre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, \u00e8 destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la nota protocollo dell\u201911 maggio 2026 l\u2019Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l\u2019istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185519\u2019 denominato \u2018Versamento della quota del 12,25% dell\u2019importo delle giocate derivate dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185520\u2019 denominato \u2018Proventi residuali derivanti dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90\/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non pi\u00f9 vigente:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185442\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per la mancata\/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonch\u00e9 della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l\u2019esercizio dei giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell\u2019atto di Convenzione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185443\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera i), dell\u2019atto di Convenzione\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_31_del_16-09-2026.pdf\/09626d94-5622-7acb-05d2-16fa72eead33?t=1789566168741\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco \u2018Win for Italia Team\u2019 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per sostenere i progetti olimpici dell\u2019Italia Team la legge di Bilancio 2026 ha previsto e regolato il gioco numerico a totalizzazione nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31\/E del 16 settembre 2026, ha istituito su richiesta dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli i codici tributo necessari per il versamento della quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale (GNTN) \u2018Win for Italia Team\u2019, che partir\u00e0 il prossimo 28 settembre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, \u00e8 destinata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli nella determinazione direttoriale dello scorso 7 settembre ha stabilito le regole di funzionamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la nota protocollo dell\u201911 maggio 2026 l\u2019Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l\u2019istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti al gioco citato. I codici tributo in parola sono:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185519\u2019 denominato \u2018Versamento della quota del 12,25% dell\u2019importo delle giocate derivate dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185520\u2019 denominato \u2018Proventi residuali derivanti dall\u2019esercizio dei GNTN. Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025 n. 199\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, sempre con la presente risoluzione, dispone inoltre la soppressione dei seguenti codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 90\/E del 10 ottobre 2016, in materia di versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) e relativi alla disciplina in materia non pi\u00f9 vigente:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185442\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per la mancata\/tardiva realizzazione delle innovazioni disposte da ADM per lo sviluppo dei giochi, nonch\u00e9 della presentazione dei piani annuali dei progetti da adottare per l\u2019esercizio dei giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera g) e h), dell\u2019atto di Convenzione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u20185443\u2019 denominato \u2018GNTN \u2013 Penale per le somme stanziate e non utilizzate relative agli interventi di comunicazione ed informazione riguardanti i giochi \u2013 articolo 27, comma 2, lettera i), dell\u2019atto di Convenzione\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_31_del_16-09-2026.pdf\/09626d94-5622-7acb-05d2-16fa72eead33?t=1789566168741\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        \n        <article class=\"metaping-tab metaping-novita_fiscali\">\n            <input type=\"radio\" id=\"tab-novita_fiscali1\" name=\"rd\">\n            <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab-novita_fiscali1\">\n                <div class=\"title\">\n                    <div class=\"meta\">\n                        <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                    <\/div>\n                    <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h3>\n                <\/div>\n            <\/label>\n            <div class=\"metaping-tab-container\">\n                <div class=\"metaping-tab-content metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n                    <div class=\"closebutton\">\n                        <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                        <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"title\">\n                        <h2>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h2>\n                        <div class=\"meta\">\n                            <span class=\"date\">18 September 2026<\/span> | <span class=\"quote\"><\/span>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                    <br>\n                    <div class=\"text\">\n                        <p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30\/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attivit\u00e0 di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16\/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2\/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell\u2019imposta il riferimento \u00e8 alla risoluzione n. 35\/E dell\u201911 luglio 2024.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d\u2019intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici \u2018prima casa\u2019, l\u2019Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A252\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di successione e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A253\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta ipotecaria e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A254\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta catastale e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A255\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di bollo e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A256\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di successione \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A257\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposte ipotecarie e catastali \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A258\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di bollo \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A259\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tributi speciali e compensi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento dell\u2019imposta complementare correlata all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A260\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 479\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A261\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A262\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A263\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A264\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A265\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A266\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A267\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A283\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A284\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A268\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A269\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A270\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A271\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A272\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A273\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A274\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A275\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A276\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A277\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A278\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A279\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A280\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A281\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A282\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I codici relativi alle attivit\u00e0 di controllo, all\u2019adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione \u2018Erario\u2019 del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell\u2019Ufficio, quello dell\u2019atto e l\u2019anno di riferimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i codici \u2018A269\u2019, \u2018A273\u2019, \u2018A274\u2019, \u2018A279\u2019, \u2018A280\u2019, \u2018A283\u2019 e \u2018A284\u2019 occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell\u2019erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell\u2019apposito campo unitamente al codice \u201808\u2019 da riportare nel campo \u2018codice identificativo\u2019.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo \u20189400 \u2013 spese di notifica per atti impositivi\u2019.<\/span><\/p>\n                    <\/div>\n                    <div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_30_del_16_09_2026.pdf\/d68b296a-7dfd-a1fe-e714-8085e07d1a36?t=1789563618744\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n        <!-- originale \n        <article class=\"metaping-article metaping-novita_fiscali\">\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"date\">18 September 2026<\/span>\n            <\/div>\n            <div class=\"title\">\n                <h3>Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l\u2019imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonch\u00e9 per le attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione in relazione all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali<\/h3>\n            <\/div>\n            <div class=\"meta\">\n                <span class=\"quote\"><\/span>\n            <\/div>\n            <hr>\n            <div class=\"text\">\n\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30\/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attivit\u00e0 di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16\/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2\/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell\u2019imposta il riferimento \u00e8 alla risoluzione n. 35\/E dell\u201911 luglio 2024.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d\u2019intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici \u2018prima casa\u2019, l\u2019Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A252\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di successione e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A253\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta ipotecaria e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A254\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta catastale e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A255\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Imposta di bollo e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A256\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di successione \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A257\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposte ipotecarie e catastali \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A258\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione imposta di bollo \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A259\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tributi speciali e compensi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento dell\u2019imposta complementare correlata all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A260\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 479\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A261\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Imposta complementare \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A262\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997 e revoca d\u2019intenti\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A263\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Ravvedimento operoso ai sensi dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/1997\u2019.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><b>Versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti<\/b><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attivit\u00e0 di controllo e di conciliazione relative all\u2019imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A264\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A265\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A266\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A267\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A283\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A284\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Omessa impugnazione\u2019.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A268\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A269\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A270\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Definizione delle sole sanzioni\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A271\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A272\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A273\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A274\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A275\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A276\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Accertamento con adesione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A277\u2019 denominato \u2018Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A278\u2019 denominato \u2018Sanzione imposta sulle donazioni \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A279\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A280\u2019 denominato \u2018Successioni \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A281\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u2018A282\u2019 denominato \u2018Registro \u2013 Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali \u2013 Conciliazione\u2019.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">I codici relativi alle attivit\u00e0 di controllo, all\u2019adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione \u2018Erario\u2019 del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell\u2019Ufficio, quello dell\u2019atto e l\u2019anno di riferimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per i codici \u2018A269\u2019, \u2018A273\u2019, \u2018A274\u2019, \u2018A279\u2019, \u2018A280\u2019, \u2018A283\u2019 e \u2018A284\u2019 occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell\u2019erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell\u2019apposito campo unitamente al codice \u201808\u2019 da riportare nel campo \u2018codice identificativo\u2019.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo \u20189400 \u2013 spese di notifica per atti impositivi\u2019.<\/span><\/p>\n            <\/div>\n\t\t\t<div class=\"ext-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/10289077\/RIS_n_30_del_16_09_2026.pdf\/d68b296a-7dfd-a1fe-e714-8085e07d1a36?t=1789563618744\" target=\"_blank\">Vedi allegato<\/a>\n<\/div>        <\/article>\n         fine originale -->\n\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n        -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8bdc04e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8bdc04e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cc31585\" data-id=\"cc31585\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-592a81c elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"592a81c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"calendario\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-017f7c5 elementor-align-center elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"017f7c5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"far fa-calendar-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Calendario Fiscale<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56a27de elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"56a27de\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><!-- Esempio preso da https:\/\/codepen.io\/raubaca\/pen\/PZzpVe -->\n\n    <div class=\"metaping-tabs metaping-calendar\">\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1789552800\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1789552800\">\n                    16 Sep 2026 (135)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>16 Sep 2026 (135)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRES che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti IRPEF che esercitano attivit\u00e0 di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>20)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>21)<\/small> Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>22)<\/small> Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>23)<\/small> Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>24)<\/small> Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica) a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185\/2008 - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>25)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>26)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78\/2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>27)<\/small> Versamento imposta sugli intrattenimenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 di intrattenimento o altre attivit\u00e0 indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640\/1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attivit\u00e0 svolte con carattere di continuit\u00e0 nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6728 - Imposta sugli intrattenimenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>28)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>29)<\/small> Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228\/2012 dovuta sui trasferimenti della propriet\u00e0 di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonch\u00e9 di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>30)<\/small> Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari n\u00e9 di notai                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228\/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228\/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228\/2012 effettuati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>31)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>32)<\/small> Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 fiduciarie                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 4 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>33)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 fiduciarie                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento, 3 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>34)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>35)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>36)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>37)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>38)<\/small> Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>39)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>40)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE \u00e8 dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE \u00e8 dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>41)<\/small> Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attivit\u00e0 finanziarie a titolo di propriet\u00e0 o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalit\u00e0 della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredit\u00e0 o donazioni e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>42)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>43)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>44)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>45)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>46)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>47)<\/small> Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>48)<\/small> Versamento da parte dei creditori pignoratizi<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>49)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>50)<\/small> IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente\/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201\/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - Societ\u00e0 fiduciarie - ACCONTO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>51)<\/small> IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201\/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214\/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>52)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>53)<\/small> Versamento 3 rata \"cedolare secca\" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di propriet\u00e0 o di altro diritto reale di godimento su unit\u00e0 immobiliari abitative locate, per finalit\u00e0 abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>54)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>55)<\/small> CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della \"cedolare secca\", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>56)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>57)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>58)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>59)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilit\u00e0 in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>60)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>61)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>62)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>63)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">Modalit\u00e0:\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>64)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>65)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>66)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>67)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennit\u00e0 per cessazione di rapporto di lavoro                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>68)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>69)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennit\u00e0 e premi vari corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennit\u00e0 di esproprio occupazione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>70)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>71)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>72)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>73)<\/small> Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento ritenute alla fonte su indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, pu\u00f2 essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>74)<\/small> Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilit\u00e0 aggiuntive e relativo conguaglio                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>75)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>76)<\/small> Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917\/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>77)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>78)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        380E - Irap                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>79)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>80)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449\/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78\/2009                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>81)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonch\u00e9 sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>82)<\/small> Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivit\u00e0 di intermediazione immobiliare nonch\u00e9 soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unit\u00e0 immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50\/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50\/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50\/2017                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>83)<\/small> Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Condomini in qualit\u00e0 di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>84)<\/small> Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch\u00e9 delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23\/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>85)<\/small> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>86)<\/small> Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>87)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento mensile IVA                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        608E - Versamento IVA mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>88)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633\/1972                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>89)<\/small> Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti ed organismi pubblici nonch\u00e9 le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 7 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>90)<\/small> Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilit\u00e0: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilit\u00e0 optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100\/1998                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento \u00e8 effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6008 - Versamento Iva mensile agosto                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>91)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonch\u00e9 societ\u00e0 indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di \"scissione dei pagamenti\" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>92)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 EP con modalit\u00e0 telematiche                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>93)<\/small> Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Pubbliche amministrazioni e societ\u00e0 che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della \"scissione dei pagamenti\" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit\u00e0 commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>94)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>95)<\/small> Adeguamento alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che si adeguano alle risultanze degli \"Indici Sintetici di Affidabilit\u00e0 Fiscale\" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>96)<\/small> Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>97)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>98)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>99)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>100)<\/small> Versamento 3 rata del saldo IVA 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>101)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>102)<\/small> IVA: versamento del saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16\/03\/2026 - 30\/06\/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>103)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>104)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>105)<\/small> Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>106)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Societ\u00e0 di capitali (societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e societ\u00e0 in accomandita semplice) e soggetti assimilati (societ\u00e0 ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano \"di comodo\" (vale a dire \"Societ\u00e0 non operative\" e \"Societ\u00e0 in perdita sistematica\") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>107)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%\r\n\r\n&nbsp;                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>108)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>109)<\/small> Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'Ires a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>110)<\/small> Societ\u00e0 \"di comodo\": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13\/08\/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14\/09\/2011, n. 148, e succ. modif.                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>111)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>112)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>113)<\/small> Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>114)<\/small> Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>115)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>116)<\/small> IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento della 3 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3800 - Imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>117)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Sostituti d'imposta                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttivit\u00e0, redditivit\u00e0, qualit\u00e0, efficienza ed innovazione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>118)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (730\/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, Redditi SC 2026 - REDDITI SP-Societ\u00e0 di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>119)<\/small> Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>120)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ\u00e0 e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2026, 730\/2026 - REDDITI SC 2026 - REDDITI SP 2026 e dichiarazione IRAP 2026) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>121)<\/small> Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026, avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>122)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>123)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>124)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 4 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>125)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento 3 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di et\u00e0, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026 avvalendosi della facolt\u00e0 prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435\/2001                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>126)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>127)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>128)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>129)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>130)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>131)<\/small> Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986)<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917\/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>132)<\/small> Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit\u00e0 di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch\u00e9 non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145\/2018                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>133)<\/small> Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190\/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190\/2014                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>134)<\/small> Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0 - SALDO - Art. 27, D.L. 06\/06\/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111\/2011                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>135)<\/small> Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che esercitano attivit\u00e0 economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gi\u00e0 versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonch\u00e9 quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societ\u00e0, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attivit\u00e0 di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171\/2005                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t            <div class=\"metaping-tab\">\n                <input type=\"radio\" id=\"tab1790762400\" name=\"rd\">\n                <label class=\"metaping-tab-label\" for=\"tab1790762400\">\n                    30 Sep 2026 (19)\n                <\/label>\n                <div class=\"metaping-tab-container\">\n                    <div class=\"metaping-tab-content\">\n                        <div class=\"closebutton\">\n                            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n                            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi &times;<\/label>\n                        <\/div>\n                        <h2>30 Sep 2026 (19)<\/h2>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>1)<\/small> Superbollo: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2027                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non \u00e8 pi\u00f9 dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalit\u00e0 telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalit\u00e0 telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>2)<\/small> Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente ad agosto 2027                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    PagoPA                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>3)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Modello F24 con modalit\u00e0 telematiche, direttamente (utilizzando i servizi \"F24 web\" o \"F24 online\" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331\/1993                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>4)<\/small> Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633\/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633\/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attivit\u00e0 non commerciali                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>5)<\/small> Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633\/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato \"Gruppo IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>6)<\/small> Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2026, da effettuare utilizzando il modello \"Comunicazione liquidazioni periodiche IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>7)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti delTerzo Settore: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la richiesta di accreditamento tramite il RUNTS entro il termine ordinario del 31 marzo 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ETS pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario versare contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il RUNTS nell'apposito campo \"Cinque per mille\" apponendo il flag su \"accreditamento del 5 per 1000\".                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>8)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>9)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>10)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti delTerzo Settore: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la richiesta di accreditamento tramite il RUNTS entro il termine ordinario del 31 marzo 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ETS pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario versare contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il RUNTS nell'apposito campo \"Cinque per mille\" apponendo il flag su \"accreditamento del 5 per 1000\".                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>11)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 iscritte al Registro Nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ASD, pubblicato sul sito del CONI, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario: trasmettere la domanda di accreditamento per le ASD in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati; versare contestualmente un importo di euro 250,00                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico per le ASD reso disponibile sul sito del CONI e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>12)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>13)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>14)<\/small> Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Presentazione con modalit\u00e0 telematica. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>15)<\/small> Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunit\u00e0 Europea con cui esistono accordi di reciprocit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                     Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunit\u00e0 Europea con cui esistono accordi di reciprocit\u00e0                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>16)<\/small> Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivit\u00e0 d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633\/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato \"Gruppo IVA\"                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Presentazione della \"Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA\" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, \u00e8 presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalit\u00e0 telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>17)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 iscritte al Registro Nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2026 e non sono presenti nell'elenco permanente ASD, pubblicato sul sito del CONI, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare \u00e8 necessario: trasmettere la domanda di accreditamento per le ASD in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati; versare contestualmente un importo di euro 250,00                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico per le ASD reso disponibile sul sito del CONI e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>18)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min.Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attivit\u00e0 di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 che non abbiano effettuato la domanda di iscrizione ai fini dell'accreditamento del 5 per mille entro il 10 aprile 2026, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio atttraverso il sito del Ministero della Salute, purch\u00e9 sia versato contestualmente l'importo di EUR 250,00.                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    Le modalit\u00e0 da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono indicate sul sito del Ministero della Salute. L'importo di EUR 250,00 deve essere versato con Mod. \"F24 Versamenti con elementi identificativi\" (F24-ELIDE, senza possibilit\u00e0 di ravvedimento).                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471\/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16\/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-scadenza\">\n                                <h4><small>19)<\/small> Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2026 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0<\/h4>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-who\">\n                                    <strong>Chi:<\/strong>\n                                    Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23\/07\/2020 (\"Finanziamento della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0\") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universit\u00e0, quali universit\u00e0 e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalit\u00e0 principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica)                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-what\">\n                                    <strong>Cosa:<\/strong>\n                                    Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2026 procedono alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio                                <\/div>\n                                <div class=\"metaping-calendar-day-how\">\n                                    <strong>Modalit\u00e0:<\/strong>\n                                    <span class=\"label_strong\">\u00a0<\/span>Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati                                <\/div>\n                                                                    <div class=\"metaping-calendar-day-taxcode\">\n                                        <strong>Codice tributo:<\/strong>\n                                        3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica                                    <\/div>\n                                                            <\/div>\n                                            <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\t\t        <!-- IL CHIUDI TUTTE NON FUNZIONA CON I CHECKBOX \n        <div class=\"metaping-tab\">\n            <input type=\"radio\" id=\"close\" name=\"rd\">\n            <label for=\"close\" class=\"metaping-tab-close\">Chiudi tutte &times;<\/label>\n        <\/div>\n         -->\n    <\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8f6bf8e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8f6bf8e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-78cc74f\" data-id=\"78cc74f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1fceb57 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor\" data-id=\"1fceb57\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"menu-anchor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-menu-anchor\" id=\"dovesiamo\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38f4b68 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"38f4b68\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">- DOVE SIAMO -<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8bfa8a9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8bfa8a9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Studio Diaferia<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1fc0008 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1fc0008\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Lo Studio Diaferia ha sede a Milano ed \u00e8 facilmente raggiungibile con la linea 1 della metropolitana, fermate Buonarroti o De Angeli. Parcheggi disponibili in Piazza Piemonte, angolo Via Cuneo, Via Raffaello Sanzio e Viale Bezzi. cos\u00ec ad avere un unico interlocutore in grado di assisterlo nella fasce nascente di un progetto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0ff78ef elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0ff78ef\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6422600\" data-id=\"6422600\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-87cf0fd elementor-icon-list--layout-inline elementor-align-left elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"87cf0fd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items elementor-inline-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-inline-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-map-marker-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">Via Privata delle Stelline, 1 \u2013 20146 Milano<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-inline-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-fax\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">+39.02.36518088<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5bf3802\" data-id=\"5bf3802\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e7def03 elementor-align-left elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"e7def03\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-envelope\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">info@studiodiaferia.com<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-phone-alt\"><\/i>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">+39.02.36518086<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-df74fe3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"df74fe3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 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(CN)<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9c98a41\" data-id=\"9c98a41\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5531446 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5531446\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2dcfce3\" data-id=\"2dcfce3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap 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